Servizio attivo

Il servizio permette di presentare la domanda per ricevere l’Assegno di maternità dello Stato per genitori, adottanti o affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle neo mamme residenti nel comune, che non percepiscano già un’indennità di maternità dal datore di lavoro o  la percepiscono con un valore inferiore.

Descrizione

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

La domanda di maternità è da presentare in Comune, entro 6 mesi dalla nascita del minore.

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Come fare

Presentare il modulo predisposto e compilato di domanda assegno di maternità con allegata documentazione

Cosa serve

Alla domanda occorre allegare:

  • La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    • di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
    • di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell’indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
    • di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).

I requisiti devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

Cosa si ottiene

L’ assegno di maternità sul conto indicato in sede di domanda, direttamente dall’ INPS sul proprio conto.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La domanda di maternità è da presentare in Comune, entro 6 mesi dalla nascita del minore.

Costi

Servizio gratuito.

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Ultimo Aggiornamento

31
Lug/24

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